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La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere in maniera del tutto autonoma la soluzione che esse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.
La mediazione è informale, riservata e la conclusione dell'accordo è rimessa alla volontà delle parti: in qualsiasi momento le parti sono libere di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.
Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.
Il D.lgs 28/2010 ha normato in modo organico la mediazione ed ha previsto, tra l'altro, che al verbale di accordo, a seguito dell'omologazione da parte del Presidente del Tribunale, possa essere attribuita efficacia di titolo esecutivo. La novità più dirompente di tale normativa era senza dubbio la previsione dell'obbligatorietà della mediazione per una serie di materie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione costituiva condizione di procedibilità in relazione al giudizio ordinario.
In seguito alla Sentenza n° 272/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 5 comma 1, eliminando l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in tali materie.
Con la L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) viene nuovamente reintrodotta l'obbligatorietà nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Le novità più significative sono consultabili alla sezione ad esse dedicata.
Quando scegliere la mediazione
Alla procedura si può accedere:
- prima di iniziare un procedimento, giudiziario o arbitrale
- durante lo stesso per verificare se vi siano spazi per sanare il conflitto in tempi brevi e a costi ridotti
- quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto
Come si attiva
Presentando domanda presso le sedi provinciali di ADR Piemonte, istituite presso le Camere di commercio piemontesi: le Segreterie provvederanno a contattare la controparte, invitandola ad aderire al tentativo.
E' attivo presso il nostro Organismo il servizio online di gestione delle procedure di mediazione. Per accedere al servizio clicca qui.
Tempi
La procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell'istanza,secondo quanto previsto dall'art.6 del D.lgs 28/2010, ma può anche essere sufficiente un solo incontro.
Costi
Il costo varia a seconda del valore della controversia, in base al tariffario,e viene sostenuto in misura uguale da entrambe le parti.
» vai alla sezione Tariffe
I vantaggi della mediazione
Oltre al risparmio dei tempi e dei costi di un processo ordinario, altri vantaggi sono riconosciuti dalla legge per chi conclude un accordo di mediazione:
- l'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo di mediazione
- un credito d'imposta fino a 500 euro
- un'esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 50mila euro
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Clausola di mediazione
In questa sezione è possibile consultare le varie tipologie di clausole di mediazione
Convenzioni e collaborazioni
In questa sezione è possibile consultare tutte le convenzioni e le collaborazioni alle quali ADR Piemonte aderisce
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
ADR PIEMONTE
Riferimento | Segreteria |
Indirizzo | Via Pomba, 23 - 10123 Torino |
Telefono | 011.5669205-208 |
Fax | 011.5669290 |
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